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[1]Il concessionario dovra' destinare a questo servizio non meno di tre piroscafi della stazzatura minima ciascuno di cinquecento tonnellate nette, aventi la velocita' normale non inferiore a dieci nodi all'ora.

[2]Per velocita' normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi alla prova in circostanza di ordinaria navigazione.

[3]Il tonnellaggio sara' determinato secondo le norme dei Reali decreti 11 marzo 1873 e 30 luglio 1882.

[4]I piroscafi dovranno essere di proprieta' del concessionario, di solida COSTRUZIONE, provveduti di buona macchina, secondo gli ultimi sistemi, e tali da soddisfare le esigenze della navigazione ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonche' da poter corrispondere pienamente e costantemente tanto pel servizio dei viaggiatori che delle merci.

[5]Detti piroscafi inalbereranno la bandiera italiana e quella postale.

Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-30;5597~art5 · fonte del testo

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