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[1]La sorveglianza del servizio spetta alla Direzione generale delle poste.
[2]La vigilanza suddetta e' esercitata dai consoli di Sua Maesta' residenti nei porti toccati dai piroscafi adibiti alla navigazione contemplata nella presente Convenzione, designati dall'Amministrazione delle poste.
[3]L'azione di questi commissari del Governo consiste nel vigilare allo esatto adempimento degli obblighi contrattuali e nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
