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[1]Il Governo ha facolta' di modificare in tutto od in parte l'itinerario suindicato, di aumentare gli approdi o di sopprimerne alcuni, di far toccare qualche porto della costa asiatica e di prolungare la linea a Berbera e ad altri scali, compatibilmente col materiale d'obbligo, di cui all'articolo 5.
[2]Le variazioni, di cui sopra, dovranno incominciare un mese dopo la notificazione al concessionario. Per questi cambiamenti il concessionario avra' diritto ad un compenso in ragione della maggiore percorrenza, da liquidarsi in base alla quota proporzionale per lega, risultante dalla sovvenzione determinata dall'articolo 21.
[3]Le distanze nautiche saranno stabilite dal Ministero della Marina.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
