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[1]Il concessionario non potra' cedere ad altri il servizio di cui tratta la presente Convenzione.
[2]Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovra' uniformarsi pienamente al Regolamento pei servizi postali marittimi in data 21 giugno 1877.
[3]Tutte le difficolta', a cui potesse dar luogo l'esecuzione e la interpretazione di alcune delle clausole del contratto, saranno definite dal Tribunali ordinari, salve quelle di competenza della Marina, per le quali dara' arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e quelle relative alle tariffe, sulle quali si dovra' pronunziare il Consiglio di arbitri, di cui all'articolo 13.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
