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[1]In caso di contumacia la Societa' avra' facolta' di diminuire i viaggi nella misura della meta', corrispondendosi la quota di sovvenziono ordinaria per le corse mantenute e la indennita' del 50 per cento per le corse soppresse.
[2]In questo caso i noli stabiliti dalle tariffe potranno aumentare del 25 per cento.
[3]Se per ragioni di contumacia il Governo ordinasse la soppressione totale del servizio, sara' corrisposta alla Societa' un'indennita' corrispondente alta meta' della sovvenzione normale pel tempo della soppressione.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
