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In caso di guerra sara' in facolta' del Governo di far continuare o sospendere il servizio. Nel caso di continuazione del servizio, il Governo assumera' la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio stesso per qualunque danno derivante dalle cause di guerra. Nel caso di sospensione di servizio e per tutto il tempo della sospensione cessera' la sovvenzione governativa e sara' accordata un'equa indennita' da fissarsi di comune accordo od a giudizio di arbitri, secondo le disposizioni dell'articolo 39 dei quaderni di oneri pel servizio vigente dell'Indo-Cina, approvato con legge 15 giugno 1877, N. 3880 (Serie 2ª).

Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-07-30;5597~art19 · fonte del testo

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