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Per facilitare il trasporto del passeggeri e delle merci il concessionario dovra' stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo, da affidarsi possibilmente a connazionali, il concessionario sara' pure obbligato a stabilire servizi cumulativi fra la linea, di cui nel presente contratto, e quella esercitata dal concessionario stesso da e per le Indie, affinche' i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza provvedersi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci di qualsiasi natura possano essere trasportati da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito. Le tariffe pel servizio cumulativo non potranno mai essere superiori a quelle praticate da altre Societa' sovvenzionate per medesime percorrenze e dovranno essere, per l'approvazione, al Governo, come e' detto all'articolo 13.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
