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[1]Un mese dopo l'approvazione per legge della presente Convenzione, il concessionario presentera' un prospetto delle tariffe da applicarsi ai viaggiatori ed alle merci per gli scali toccati da' suoi piroscafi. Tale prospetto dovra' essere approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nonche' dal Ministero della Guerra per quanto riguarda i trasporti militari.
[2]In caso di disaccordo sara' nominato un Consiglio d'arbitri, composto di un delegato della Societa' e di un delegato del Governo, i quali ne nomineranno un terzo. Se sulla designazione del terzo arbitro non vi sara' accordo, la scelta sara' devoluta al presidente del Tribunale civile di Roma.
[3]La Societa' ed i suoi agenti non potranno fare per conto loro, od in societa' con altre persone, operazioni commerciali di trasporto sulle linee contemplate nella presente Convenzione.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
