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[1]Il concessionario sara' obbligato al trasporto del personale, del materiale e dei quadrupedi delle Amministrazioni della Guerra e della Marina alle condizioni che saranno determinate da apposite convenzioni.
[2]In mancanza di speciali convenzioni i prezzi di trasporto non potranno in verun caso essere superiori a quelli della Convenzione del 15 dicembre 1877, approvata con decreto del 22 dello stesso mese, e risultanti dettagliatamente dal §5 27 della istruzione per l'esecuzione della Convenzione predetta, pubblicata il 18 maggio 1878, colla avvertenza che riguardo alle persone rimarranno costanti per le percorrenze oltre cento leghe i prezzi unitari stabiliti per le percorrenze da una a cento leghe, mentre pel materiale di peso il nolo fra le cento e duecento leghe sara' quello indicato nell'anzidetta tariffa dl lire 2,90 al quintale, con aumento di centesimi venti per ogni 50 leghe o frazione di 50 leghe, e per quintale nei percorsi al di la' delle 200 leghe.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
