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[1]Il concessionario si obbliga al trasporto dei viaggiatori e delle merci per e fra gli scali contemplati dalla presente Convenzione.
[2]I noli pel trasporto di viaggiatori e merci non saranno superiori a quelli stabiliti dalle altre Societa' sussidiate che esercitano la navigazione regolare col Mar Rosso.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
