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[1]Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto e' dovuto Interamente all'Amministrazione delle poste.

[2]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle consegnate dagli Uffici postali italiani ed esteri. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Societa' o dei suoi agenti sara' punita a norma delle leggi stesse.

[3]A bordo dei piroscafi potra' essere collocata, per cura dell'Amministrazione postale, una cassetta per la impostazione delle corrispondenze, la quale sara' consegnata, per la vuotatura, agli Uffizi designati all'articolo precedente, insieme ai dispacci.

Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-30;5597~art10 · fonte del testo

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