Art. 2 (Approvazione)
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[1]Per l'adempimento delle condizioni dell'accennata Convenzione, il Governo del Re e' autorizzato ad aggiungere al capitolo «Servizio postale e commerciale marittimo» per l'esercizio 1888-89 e successivi la maggiore spesa in ragione di lire quattrocentottantamila (lire 480,000) all'anno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 30 luglio 1888.
[4]UMBERTO.
[5]SARACCO. GRIMALDI. MAGLIANI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
