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Gli allievi del terzo anno di corso della R. Militare Accademia, che avranno superati gli esami finali, saranno promossi al grado di Sottotenenti nel Corpo di Stato Maggiore, o nelle Armi d'Artiglieria e del Genio, con lo stipendio annesso a tale grado, e coll'anzianita' della data del Reale Decreto di nomina.
Testo in vigore dal 1 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
