Art. 4
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[1]Tutta la rete stradale per le Provincie Siciliane verra' ultimata nel termine improrogabile di dieci anni a cominciare dall'anno in corso, e la spesa complementare all'uopo autorizzata sara' inscritta nel bilancio dei lavori pubblici in apposito capitolo da istituirsi sotto la denominazione - Compimento della rete stradale nazionale, e costruzione di ponti nelle strade provinciali di Sicilia - e ripartita per l'esercizio 1866 in lire trecento mila (L. 300,000); pel 1867 in lire seicento mila (L. 600,000); e in lire un milione seicento mila (1,600,000) per il 1868 e successivi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Data a Firenze addi' 28 giugno 1866.
[4]EUGENIO DI SAVOJA
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti
[6]S. Jacini.
Testo in vigore dal 2 luglio 1866 al 16 dicembre 2009
