Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1864 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono aggregati all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere, e dovranno percio' presso l'Ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, delle prenotazioni, dei pignoramenti, pegni, subingressi, suppegni, ed altri annota-menti risguardanti beni immobili posti:
[2]1.° Nel Comune di Gazzoldo;
[3]2.° Nel territorio di Borghetto, frazione in ora del Comune di Volta e appartenente in passato al Comune di Valeggio Veronese, e dipendente dall'Ufficio delle ipoteche di Verona.
[4]A riguardo di tutte le iscrizioni suddette saranno inoltre applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 3 e nei successivi della presente legge, tenuto rispettivamente conto della diversita' degli Uffici delle ipoteche di Mantova e di Verona.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Dat. a Torino addi' 20 luglio 1864.
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Luogo del Sigillo. V. II Guardasigilli G. Pisanelli.
[9]G. Pisanelli.
Testo in vigore dal 25 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
