Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1866
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1866 al 16 dicembre 2009. 270 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: EUGENIO
tolto: PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
tolto: LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M.
tolto: VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
tolto: In virtu' dell'autorita' a Noi delegata,
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Agli articoli 834 e 835 del Codice di Procedura penale sono sostituiti i seguenti:
tolto: Art. 834. Ogni condannato ad una pena criminale, importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25, 30 del Codice penale, che avra' scontata la sua pena, o che avra' ottenuto Decreto Reale d'indulto, di commutazione o di condono per grazia, potra' essere riabilitato. Potra' pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffizi.
tolto: Art. 835. La domanda di riabilitazione non potra' essere fatta dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione ed alla relegazione se non cinque anni dopo che avranno scontata la loro pena, e dai condannati alla sola interdizione dai pubblici uffizi, se non dopo cinque anni, a contare dal giorno in cui la condanna sara' divenuta irrevocabile.
tolto: Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non potra' essere fatta se non cinque anni dopo scontata la nuova pena; e nel caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del decreto di grazia, o la declaratoria d'ammissione al godimento dell'indulto.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Dat. a Firenze addi' 28 giugno 1866.
tolto: EUGENIO DI SAVOJA
tolto: Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.
tolto: Borgatti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1866-06-28;3008~art1 · fonte del testo
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