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L'annualita' di 18 milioni di lire inscritta sul bilancio del Tesoro a favore della Cassa pensioni civili e militari, in conformita' dell'art. 2 della legge 7 aprile 1881, n. 134 (Serie 3ª), e' portata a lire 24 milioni, a cominciare dall'esercizio 1886-87.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1887 al 16 dicembre 2009
