Art. 3
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La facolta' accordata al Governo col secondo comma dell'art. 8 della legge 8 luglio 1883, n. 1454, s'intende estesa anche per anticipare la esecuzione delle opere marittime di cui, al n. 19 della tabella E allegata alla legge 23 luglio 1881, n. 333. Il fondo assegnato sotto al numero stesso potra' anche essere erogato per maggiori lavori occorrenti nelle opere dalla precitata legge del 1881 designate.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1887 al 16 dicembre 2009
