Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Durante l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 il Governo del Re ha facolta' di volgere, a profitto del capitolo 134 per le costruzioni ferroviarie, le somme che avanzano sul capitolo 135 dello stato di previsione annesso alla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 giugno 1887.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 28 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
