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E' prorogata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 l'autorizzazione data al Governo del Re coll'art. 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile.
Testo in vigore dal 28 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
