Art. 1
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico. Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 26 giugno 1887.
[8]UMBERTO.
[9]A. Magliani.
[10]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
[11](Lo Stato di previsione annesso alla presente legge e' pubblicato in foglio di supplemento all'odierna Gazzetta).
Testo in vigore dal 28 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
