Art. 75 (Codice penale militare di guerra) — Diffusione di particolari notizie d'interesse militare

[1]E' punito con la reclusione militare da due a sei anni chiunque, fuori del caso indicato nell'articolo 73, pubblica, mediante la stampa o altro mezzo di diffusione, notizie non comunicate o non autorizzate dal Governo o dai comandi militari, e concernenti:

[2]1° il numero dei feriti, morti o prigionieri;

[3]2° le nomine o i mutamenti nei comandi militari;

[4]3° le previsioni sulle operazioni militari terrestri, marittime o aeree;

[5]4° gli avvenimenti, che abbiano relazione con le operazioni militari, o con la condotta della guerra in generale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art75 · fonte del testo

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