Art. 57 (Codice penale militare di guerra) — Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti, e' punito, se dal fatto e' derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte con degradazione.

[2]Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi e' derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

[3]Se dal fatto non e' derivato nocumento, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art57 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari