Art. 54 (Codice penale militare di guerra) — Intelligenze o corrispondenza con il nemico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, e' punito con la morte con degradazione.

[2]Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena puo' essere diminuita.

[3]Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorche' non accettata, la pena e' della reclusione non inferiore a quindici anni.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art54 · fonte del testo

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