Art. 51 (Codice penale militare di guerra) — Aiuto al nemico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

Il militare, che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano, e' punito con la morte con degradazione.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art51 · fonte del testo

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