Art. 293 (Codice penale militare di guerra) — Esecuzione di sentenze di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata contro il colpevole del reato preveduto dall'articolo 95, non puo' essere eseguita, se non dopo ricevute le disposizioni del Ministro da cui dipende il condannato.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art293 · fonte del testo

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