Art. 292 (Codice penale militare di guerra) — Rinvio della esecuzione

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[1]La esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte puo' essere sospesa per disposizione del comandante indicato nel primo comma dell'articolo precedente, o del comandante supremo, ove sia presentata domanda di grazia dal condannato, dai suoi congiunti o dal difensore.

[2]La esecuzione e' differita:

[3]1° quando il condannato si trovi in stato di grave infermita' di mente o di corpo;

[4]2° quando la persona condannata sia una donna incinta.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art292 · fonte del testo

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