Art. 291 (Codice penale militare di guerra) — Esame delle sentenze da parte del comandante

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[1]La sentenza di condanna alla pena di morte, immediatamente esecutiva o divenuta tale, e' sottoposta all'esame del comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale.

[2]Se il comandante ritiene che ricorrono circostanze rilevanti per il condono o la commutazione della pena, ne fa formale proposta, che trasmette al comandante supremo; altrimenti dichiara che non intende avvalersi della facolta' suindicata e rimette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede alla esecuzione della sentenza.

[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano relativamente alle sentenze pronunciate dai tribunali militari di guerra straordinari.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art291 · fonte del testo

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