Art. 290 (Codice penale militare di guerra) — Eseguibilità della condanna alla pena di morte

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[1]La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata nel territorio dello Stato dai tribunali militari di guerra, compresi quelli di bordo, diviene esecutiva dopo trascorse ventiquattro ore dalla pronuncia, e, se e' stato presentato ricorso per annullamento nei casi in cui il ricorso stesso e' ammissibile, dopo trascorse ventiquattro ore dalla notificazione al condannato della sentenza di rigetto del ricorso.

[2]E' immediatamente esecutiva la sentenza di condanna alla pena di morte pronunciata all'estero dai tribunali militari di guerra costituiti presso i corpi di spedizione, nonche' dai tribunali militari di guerra di bordo, all'estero o all'interno, e dai tribunali militari di guerra straordinari.

[3]Se il condannato alla pena di morte e' un prigioniero di guerra, si osservano le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art290 · fonte del testo

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