Art. 228 (Codice penale militare di guerra) — Acquisto o ritenzione della preda

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946. Leggi il testo vigente →

[1]Fuori del caso di concorso nei reati preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta o, a qualsiasi titolo, ritiene cose costituenti preda bellica, senza che abbiano legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare italiana, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

[2]Se le cose anzidette, che hanno formato oggetto dell'acquisto, dell'occultamento o della ritenzione, sono state trovate abbandonate, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art228 · fonte del testo

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