Art. 224 (Codice penale militare di guerra) — Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive

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[1]Il militare, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, senza autorizzazione o senza necessita', o violando le norme stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali, impone requisizioni o prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, avvero eccede nella esecuzione dell'incarico ricevuto, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

[2]Se il fatto e' commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena e' della reclusione non inferiore a cinque anni.

[3]Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena e' della morte con degradazione.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art224 · fonte del testo

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