Art. 208 (Codice penale militare di guerra) — Ripresa delle armi contro la data fede

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

Il prigioniero di guerra, che, liberato sulla parola d'onore di non partecipare piu' oltre alle ostilita', riprende le armi contro lo Stato italiano o alcuno degli Stati suoi alleati, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art208 · fonte del testo

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