Art. 17 (Codice penale militare di guerra) — Comandante supremo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Il comandante supremo ha il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonche' agli ordinamenti giudiziari militari.

[2]Il potere indicato nel comma precedente puo' essere delegato dal comandante supremo ai comandanti di grandi unita' operanti terrestri, marittime o aeree o di piazze forti.

[3]Il potere di emanare bandi, per le materie suindiente, spetta di diritto ai comandanti di grandi unita' terrestri, marittime o aeree e al comandante di una piazza forte, che non abbiano la possibilita' di comunicare con il comando supremo. In questo caso, se piu' forze armate cooperano alle operazioni militari, il potere di emanare bandi spetta al comandante, che ha l'alta direzione delle operazioni stesse.

[4]Agli effetti della legge penale militare, e' comandante supremo chi e' investito del comando di tutte le forze operanti.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari