Art. 167 (Codice penale militare di guerra) — Atti di ostilità commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze armate od opere o cose militari, senza avere la qualita' di legittimo belligerante, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

[2]Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entita' del fatto o la responsabilita' del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art167 · fonte del testo

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