Art. 129 (Codice penale militare di guerra) — Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

[2]La stessa pena si applica al militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

[3]Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art129 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari