Art. 121 (Codice penale militare di guerra) — Separazione dal capo

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[1]Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali o aeree, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore o da altro giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel piu' breve tempo possibile, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

[2]Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto, se il fatto e' commesso durante il combattimento o in presenza del nemico.

[3]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a cinque anni.

[4]Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti indicati nei commi precedenti.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art121 · fonte del testo

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