Art. 391 — Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato

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[1]Il ricorso proposto dal procuratore militare del Re Imperatore e' notificato, a pena di decadenza, all'imputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere.

[2]All'atto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al tribunale supremo militare con avvertimento che, se non lo sceglie, gli sara' nominato dal presidente dello stesso tribunale.

[3]Di tutto deve compilarsi processo verbale.

[4]Se l'imputato non e' detenuto, la copia della dichiarazione di ricorso, a pena di decadenza, deve essergli notificata, entro tre giorni dalla sua data, nei modi stabiliti dall'articolo 298, osservata la disposizione dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art391 · fonte del testo

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