Art. 357 — Sanatorio delle nullità verificatesi nella istruzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947. Leggi il testo vigente →

[1]Le nullita' incorse nella istruzione formale sono sanate, se non sono dedotte con dichiarazione scritta e motivata, ricevuta dal cancelliere del tribunale, nel termine di otto giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nel primo comma dell'articolo precedente.

[2]La sanatoria non si estende alle nullita' indicate nell'articolo 300.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art357 · fonte del testo

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