Art. 729 c.p.
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Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, e' colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 1975
