Art. 679-bis c.p. — Omissioni in materia di precursori di esplosivi
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238.
Abrogato dal 1 febbraio 2022
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238.
Abrogato dal 1 febbraio 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2015 al 1 febbraio 2022. 61 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art679bis · fonte del testo
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