Art. 642 c.p. — Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 2002 al 25 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.

[3]Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa)).

Testo in vigore dal 29 dicembre 2002 al 25 marzo 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 29 dicembre 2002. 24 parole tolte, 70 parole aggiunte in 4 capoversi.

Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri tolto: il prezzo di un'assicurazione contro infortuni aggiunto: l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta'aggiunto: , falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da sei mesi a tolto: tre anni e con la multa fino a lire diecimila aggiunto: quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chitolto: , al fine predettotolto: , cagiona a se' aggiunto: cagiona a se stesso una lesione personaletolto: , o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta tolto: dall'infortunio.

aggiunto: da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intentotolto: , la pena e' aumentata. aggiunto: Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di tolto: questo aggiunto: cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua tolto: industria aggiunto: attivita' nel territorio dello Statotolto: ; ma ilaggiunto: . Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art642 · fonte del testo

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