Codice penale

Art. 640-ter c.p. — Frode informatica

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1994 al 16 ottobre 2013. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

[2]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema.

[3]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante)).

Testo in vigore dal 14 gennaio 1994 al 16 ottobre 2013

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 4/2023

    Parametro
    23 gennaio 2023

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2023. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

    Art. 649-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 99 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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