Art. 518-duodecies c.p. — Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 2022 al 8 febbraio 2024. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

[2]Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[3]La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Testo in vigore dal 23 marzo 2022 al 8 febbraio 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art518duodecies · fonte del testo

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