Art. 512-bis c.p. — Trasferimento fraudolento di valori

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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

Testo in vigore dal 6 aprile 2018 al 2 marzo 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art512bis · fonte del testo

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