Codice penale

Art. 489 c.p. — Uso di atto falso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

[2]Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 195/2025

    Parametro
    22 dicembre 2025

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 489 c.p. · Art. 482 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 72/2023

    Parametro
    14 aprile 2023

    ordina la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vicenza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2023. Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 489 c.p. · Art. 168-bis c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art489 · fonte del testo

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