Art. 32-ter c.p. — Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1981 al 14 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

[1]((L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

[2]Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni)).

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981 al 14 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art32ter · fonte del testo

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