Art. 88 codice privacy — Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato non sono indicate. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di utilizzazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art88 · fonte del testo
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