Art. 27 codice privacy — Garanzie per i dati giudiziari

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Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 7 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art27 · fonte del testo

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