Art. 164 codice privacy — Omessa informazione o esibizione al Garante

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2009 al 19 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (( da diecimila euro a sessantamila euro)).

Testo in vigore dal 1 marzo 2009 al 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 1 marzo 2009. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… e 157 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: quattromila euro a ventiquattromila aggiunto: diecimila euro a sessantamila euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art164 · fonte del testo

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