Art. 141 codice privacy — Reclamo al Garante

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

L'interessato puo' rivolgersi al Garante:

  • a)mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
  • b)mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
  • c)mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalita' e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art141 · fonte del testo

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